STATUTO della CISL

Unione Sindacale Territoriale di Como


CAPITOLO XVI
L’Amministrazione

Art.31 – L’andamento amministrativo dell’Unione è regolamentato dalla Segreteria Territoriale, in conformità alle direttive confederali.
Il Segretario Generale potrà essere coadiuvato nell’amministrazione dell’Unione da un delegato amministrativo che sarà nominato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria. La scelta dell’eventuale delegato amministrativo dovrà farsi tra i componenti eletti del Consiglio Generale dell’Unione Sindacale territoriale.
Gli organismi territoriali di categoria provvedono autonomamente alla propria amministrazione, in conformità alle direttive dell’Unione, salvo l’eventuale intesa con l’Unione per l’accentramento presso di essa.

Art.32 – L’Unione risponde unicamente delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei fini statutari, dal Segretario Generale che legittimamente le rappresenta di fronte ai terzi e all’autorità giudiziaria.
Le strutture territoriali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevate dall’Unione Territoriale.

Art.33 – Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall’Unione a favore delle organizzazioni categoriali o delle dipendenze territoriali dell’Unione medesima, costituiscono normale attività di promozione senza assunzione di corresponsabilità.
Da ogni obbligazione verso terzi, assunta in nome e per conto dell’U.S.T., dal Segretario generale o da altri dirigenti che ne facciano le veci, rispondono personalmente e solidamente in via sussidiaria rispetto al patrimonio dell’Unione a norma dell’art.38 C.C., tutti i componenti dell’organo direttivo che ha deliberato l’assunzione, purché la regolarità della deliberazione risulta da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. I componenti assenti o dissenzienti potranno liberarsi della responsabilità suddetta dimettendosi dall’organo direttivo che ha preso la deliberazione, non appena siano venuti a conoscenza di questo.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei componenti di tutti gli organismi direttivi dei sindacati di categoria.