CAPITOLO
XVI L’Amministrazione
Art.31 – L’andamento
amministrativo dell’Unione è regolamentato dalla Segreteria Territoriale,
in conformità alle direttive confederali. Il Segretario Generale potrà
essere coadiuvato nell’amministrazione dell’Unione da un delegato
amministrativo che sarà nominato dal Comitato Esecutivo su proposta della
Segreteria. La scelta dell’eventuale delegato amministrativo dovrà farsi
tra i componenti eletti del Consiglio Generale dell’Unione Sindacale
territoriale. Gli organismi territoriali di categoria provvedono
autonomamente alla propria amministrazione, in conformità alle direttive
dell’Unione, salvo l’eventuale intesa con l’Unione per l’accentramento
presso di essa.
Art.32 – L’Unione risponde
unicamente delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei
fini statutari, dal Segretario Generale che legittimamente le rappresenta
di fronte ai terzi e all’autorità giudiziaria. Le strutture
territoriali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le
obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono per
qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevate dall’Unione
Territoriale.
Art.33 – Eventuali
controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria
disposti dall’Unione a favore delle organizzazioni categoriali o delle
dipendenze territoriali dell’Unione medesima, costituiscono normale
attività di promozione senza assunzione di corresponsabilità. Da ogni
obbligazione verso terzi, assunta in nome e per conto dell’U.S.T., dal
Segretario generale o da altri dirigenti che ne facciano le veci,
rispondono personalmente e solidamente in via sussidiaria rispetto al
patrimonio dell’Unione a norma dell’art.38 C.C., tutti i componenti
dell’organo direttivo che ha deliberato l’assunzione, purché la regolarità
della deliberazione risulta da un verbale sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario della riunione. I componenti assenti o dissenzienti
potranno liberarsi della responsabilità suddetta dimettendosi dall’organo
direttivo che ha preso la deliberazione, non appena siano venuti a
conoscenza di questo. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche nei confronti dei componenti di tutti gli organismi
direttivi dei sindacati di categoria. |